S T A T U T O
Associazione Sportiva Dilettantistica
DEATH VIPERS
PREMESSA:
DEATH VIPERS è un'Associazione che ha lo scopo di promuovere e organizzare attività sportive, ricreative e culturali con particolare riferimento a specialità nuove o particolari di alto contenuto tecnologico e simulazioni nell'ambito di reti informatiche e interconnessioni che all'atto della costituzione dell'associazione vengono definite come realtà virtuali. DEATH VIPERS può operare in qualsiasi attività connessa indicando il nome dell'associazione e/o qualsiasi altro nome prescelto dal Consiglio Direttivo a seconda della specialità in cui si opera.
Resta inteso che comunque eventuali altri nomi/logo/marchi dovranno recare in chiaro la dicitura "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DEATH VIPERS".
Il nome DEATH VIPERS ed eventuali marchi così come futuri nomi/marchi di diverse specialità dell'associazione, appartengono all'associazione e nulla è dovuto ai soci che abbiano inventato, collaborato o realizzato del tutto o parti di questi nomi/marchi.
L'iscrizione all'associazione sportiva ha effetto con la consegna della rispettiva tessera annuale e il pagamento della rispettiva quota associativa.
Il socio è tenuto ad attenersi scrupolosamente:
1.) le Leggi dello Stato italiano;
2.) a quanto disposto nel presente Statuto;
3.) al regolamento relativo a ciascuna specialità;
4.) a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo;
5.) a eventuali disposizioni di immediata necessità che verbalmente o in forma scritta gli verranno comunicate dal Consiglio Direttivo.
Con la domanda di iscrizione debitamente firmata il socio dichiara di aver preso visone del presente Statuto, del regolamento della specialità da lui prescelta e di approvare entrambi i testi in tutte le loro parti.
Denominazione
ARTICOLO 1
È costituita un'associazione denominata ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DEATH VIPERS.
Sede
ARTICOLO 2
L'associazione ha sede a SANTA NINFA e potà istituire sedi secondarie ed impianti distaccati.
Scopo
ARTICOLO 3
La Premessa forma parte integrante dello Statuto.
L'Associazione è autonoma, apartitica, apolitica e dichiara di attenersi alle norme in materia e alle leggi dello Stato Italiano. L'Associazione è di tipo non riconosciuto, non a scopo di lucro ed ha per oggetto:
- promuovere lo sviluppo di tutti gli sport dilettantistici senza eccezione alcuna;
- ampliare la conoscenza della cultura informatica, utilizzando ogni mezzo a disposizione anche di massa;
- favorire lo scambio di conoscenze nell'ambito del mondo sportivo, scientifico e culturale;
- promuovere e organizzare manifestazioni, gare, corsi, convegni, fiere sia a livello nazionale che internazionale;
- partecipare con i propri soci a manifestazioni, gare, competizioni, convegni, mostre, corsi, fiere sia sportivi che culturali, in ambito nazionale che internazionali;
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali l'associazione può costituire commissioni o comitati sportivi, scientifici e/o culturali.
Durata
ARTICOLO 4
La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.
Patrimonio
ARTICOLO 5
Il patrimonio dell'associazione è costituito:
a) dal capitale iniziale versato;
b) dai contributi di ammissione e da quelli straordinari deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio da indicare del bilancio annuale.
c) da eventuali donazioni, lasciti e contributi straordinari di persone Fisiche ed Enti, anche Pubblici da indicare nel bilancio annuale.
d) dai risultati derivanti dalla gestione, se non diversamente deliberato dall'assemblea che approva il bilancio annuale da indicare nello stesso.
e) da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale, da indicare nel bilancio annuale.
ARTICOLO 6
Nessun socio può chiedere la divisione del fondo comune dell'associazione, né può ottenere la liquidazione separata, né, infine, i creditori personali di un socio possono procedere sul diritto al fondo comune (vendita forzata, pignoramento, divisione).
Non esiste, un diritto individuale del socio sul fondo comune dell'associazione. La qualità di associato non è, pertanto, trasferibile.
Associati
ARTICOLO 7
Gli associati si distinguono in:
- associati fondatori;
- associati onorari;
- associati ordinari;
- associati sostenitori;
ARTICOLO 8
Sono associati fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'associazione.
ARTICOLO 9
Sono associati onorari le persone od enti che verranno eletti dall'assemblea dell'associazione su proposta degli associati fondatori per meriti particolari nel campo sportivo o informatico, nelle attività svolte dall'associazione in genere, nonché quelle persone od enti che si distinguano quali mecenati nel campo sportivo o informatico.
ARTICOLO 10
Sono associati ordinari le persone che avendo compiuto la maggiore età, vengano ammesse dietro loro richiesta, con delibera dell'organo amministrativo. Possono anche essere ammessi quali associati ordinari, i minori con età non inferiore ad anni 16 (sedici) compiuti, dietro richiesta scritta di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci, e dietro presentazione di almeno due associati fondatori, con delibera dell'organo amministrativo.
ARTICOLO 11
Associati sostenitori sono le Persone Fisiche, Associazioni o Società di qualsiasi natura, che di propria volontà versino contributi per il corrente anno sportivo.
ARTICOLO 12
La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:
a) per decesso;
b) per dimissioni;
c) per decadenza, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui l'associato è stato ammesso;
d) per delibera di esclusione dell'assemblea.
Sono considerate cause di esclusione dell'associato:
- l'indisciplina, l'indegnità da chiunque accertate, decisa insindacabilmente dall'organo amministrativo;
- la morosità nei pagamenti dei contributi associativi: viene considerato moroso l'associato, che non ottempera al pagamento della quota annuale fissata, che a richiesta del interessato può essere dilazionata in 12 (dodici) mesi. Resta inteso che la morosità nel caso di dilazione e riferita al mancato pagamento della frazionatura mensile.
In caso di dimissioni l'associato informerà il Presidente dell'associazione tramite raccomandata scritta senza essere tenuto ad indicarne il motivo. La richiesta di dimissione dovrà contenere la data esatta nella quale si intende recedere dalla posizione di socio, data che non potrà essere antecedente a quella di spedizione della raccomandata.
Assicurazione
ARTICOLO 13
Tutti i soci sono tenuti ad stipulare una copertura assicurativa.
Contributi
ARTICOLO 14
I contributi si distinguono in ordinari e straordinari. Sono ordinari quelli fissati come contributo di iscrizione ed annuale d'esercizio; sono straordinari quelli fissati una tantum.
I contributi ordinari sono fissati annualmente e sono dovuti, unitamente a quelli straordinari, dagli associati ordinari e fondatori. I contributi ordinari sono dovuti ad anno sociale indipendentemente dal tempo in cui il nuovo associato è stato iscritto.
L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'associazione ha l'obbligo di versare i contributi ordinari e straordinari stabiliti per tutta la durata dell'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.
Assemblea
ARTICOLO 15
L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea degli associati è convocata, anche fuori della sede sociale purché in territorio italiano, dall'organo amministrativo, mediante raccomandata indicante la data, l'ora, il luogo, e l'ordine del giorno della riunione da inviarsi a ciascun associato, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'assemblea dei soci può essere convocata su domanda firmata da almeno 3/5 degli associati aventi diritto a norma dell'art. 19 c.c.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e per la determinazione dell'ammontare dei contributi dovuti.
L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza ogni qual volta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.
ARTICOLO 16
Hanno diritto ad intervenire all'assemblea dei soci tutti gli associati che risultano ammessi dall'organo amministrativo.
ARTICOLO 17
L'assemblea ordinaria delibera:
- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente dell'avanzo o disavanzo di gestione;
- sull'ammontare dei contributi ordinari e straordinari dovuti;
- sull'ammissione degli associati ordinari e sostenitori e sulla nomina degli associati fondatori;
- sull'approvazione dei regolamenti interni per ogni disciplina sportiva e relative modifiche;
- sull'affiliazione a quelle organizzazioni sportive che sul piano nazionale si propongono gli stessi scopi dell'associazione;
- sulla nomina dei componenti dell'organo amministrativo previa fissazione del numero dei componenti;
- sulla nomina dei componenti l'organo di controllo previa fissazione del numero dei componenti;
- sulla nomina dei componenti le commissioni o comitati sportivi, scientifici e/o culturali, previa fissazione del numero dei componenti;
- su quanto altro demandato a lei per legge o per statuto.
L'assemblea straordinaria delibera:
- sullo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sul trasferimento della sede;
L'assemblea ordinaria in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti associati che rappresentano in proprio almeno 3/5 del numero degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera col voto favorevole a maggioranza assoluta qualunque sia il numero degli associati, aventi diritto al voto, intervenuti.
L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti associati che rappresentano in proprio o per almeno la metà più uno del numero degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera col voto favorevole a maggioranza assoluta qualunque sia il numero degli associati, aventi diritto al voto, intervenuti.
L'assemblea straordinaria avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'art. 20, ultimo comma, c.c.
ARTICOLO 18
L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione, o in mancanza, dalla persona designata dall'assemblea stessa e nomina un segretario. Delle riunioni di assemblea viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal segretario.
Amministrazione
ARTICOLO 19
L'associazione è amministrata dal Consiglio dei MEMBRI FONDATORI.
ARTICOLO 20
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere ed un Consigliere.
ARTICOLO 21
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il 3/5 del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno il 50% dei suoi membri, e comunque una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed eventualmente all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di maggioranza dei soci fondatori. Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal Segretario. Delle riunioni verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.
ARTICOLO 22
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Compila e modifica il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
ARTICOLO 23
Il Presidente, ed in sua assenza, il Vicepresidente:
- rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi, in giudizio ed ha la firma sociale;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio;
- provvede a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione.
Segretario generale
ARTICOLO 24
Il socio eletto Segretario dovrà:
- dirigere ed organizzare gli uffici amministrativi dell'associazione, con funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico;
- coordinare ed armonizzare l'operato dei diversi organi dell'associazione;
- redigere i verbali di assemblea, il libro soci e controllare gli adempimenti delle diverse incombenze connesse alla vita dell'associazione;
- curare i rapporti dell'associazione con gli uffici pubblici e privati;
Tesoriere
ARTICOLO 25
Il socio eletto Tesoriere dovrà:
- redigere, aggiornare e curare costantemente la situazione finanziaria dell'associazione;
- consigliare sulle operazioni finanziarie e sulle scadenze di pagamento delle entrate e delle uscite;
Rappresentanza
ARTICOLO 26
La firma sociale e la rappresentanza dell'associazione sono devolute al Presidente del Consiglio direttivo: la firma sociale o la rappresentanza spettano pure a quegli altri amministratori ai quali siano stati delegati determinati poteri dal Consiglio nei limiti dei poteri delegati.
Collegio dei Revisori
ARTICOLO 27
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi la cui carica dura un anno sociale. Sono nominati dall'assemblea degli associati, tra i soci fondatori. L'ineleggibilità e la decadenza come anche il funzionamento dell'organo ed i diritti e doveri dei componenti del collegio sono regolati dagli artt. 2398-2408 c.c. valevoli per le società azionarie.
Commissioni sportive o comitati scientifici e/o culturali
ARTICOLO 28
Le commissioni o comitati sono composti da tre a cinque membri effettivi, eletti anche fra persone estranee all'associazione; essi durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea degli associati all'atto della nomina; l'assemblea ne elegge il Presidente. Le commissioni o comitati hanno il compito di:
- elaborare studi e/o ricerche di ausilio all'attività dell'associazione su quegli oggetti e con modalità, termini e compensi che l'assemblea reputerà di fissare;
- svolgere funzioni consultive per l'organo amministrativo.
Libri sociali, gestione e bilancio di esercizio
ARTICOLO 29
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo con il conto profitti e perdite, corredandolo di una relazione.
Le entrate dell'associazione sono costituite da:
- versamento iniziale del capitale;
- contributi ordinari degli associati;
- contributi straordinari degli associati;
- contributi ordinari dei terzi, quali ad esempio quelli erogati ai fini di contributi specifici per manifestazioni, fiere, gare e simili;
- dai contributi straordinari dei terzi.
Le uscite dell'associazione sono costituite:
- dalle uscite per la gestione annuale d'esercizio.
- dalle uscite straordinarie, quali ad esempio quelle destinate ad incremento delle attrezzature, organizzazione di gare, mostre, corsi, fiere e simili.
Il disavanzo di gestione, risultante dal bilancio regolarmente approvato, può essere coperto, su delibera dell'assemblea mediante nuovi contributi straordinari all'uopo destinati.
I libri dell'associazione saranno costituiti:
1) dal libro verbali assemblee, nel quale saranno verbalizzate tutte le assemblee degli associati;
2) dal libro degli associati, nel quale verranno trascritti tutti i nominativi degli associati e relative variazioni e con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei contributi versati all'atto dell'ammissione;
3) dal libro giornale, nel quale saranno trascritte le scritture contabili delle entrate e delle uscite.
I libri indicati nei punti 1 e 2 sono tenuti a cura degli amministratori, nella persona del Segretario; il libro indicato nel punto 3 a cura del Tesoriere.
Provvedimenti disciplinari
ARTICOLO 30
Il rapporto tra i soci deve essere regolato dal rispetto reciproco e dalla massima educazione. Per le controversie relative alle attività dell'associazione fa da giudice il Consiglio direttivo, previo verbalizzazione della controversia, che potrà prendere gli opportuni provvedimenti disciplinari tenendo conto prima dalla Legge italiana, poi dello Statuto, delle regolamentazioni interne e infine delle delibere.
ARTICOLO 31
I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai soci sono:
a) la deplorazione;
b) la sospensione;
c) la espulsione.
Dopo tre deplorazioni il Consiglio direttivo deciderà per una eventuale sospensione. Dopo tre sospensioni il Consiglio direttivo deciderà per una eventuale espulsione. I provvedimenti di cui alla lettera a) e b) vengono applicati dal Presidente per mancanze lievi che non rendano incompatibile la qualità di socio.
Quello indicato nella lettera c) è adottato dal Consiglio direttivo a carico degli iscritti che abbiano commesso azioni od omissioni che ledano la figura morale dell'associazione. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) è ammesso il ricorso in forma scritta al Consiglio direttivo, mentre contro l'espulsione si può ricorrere all'assemblea dei soci.
Scioglimento
ARTICOLO 32
Sono considerate cause di scioglimento dell'associazione, oltre quelle previste dal Codice civile:
- la riduzione del numero degli associati a meno di cinque;
- la delibera assembleare di scioglimento;
Nel caso di scioglimento dell'associazione, per qualsiasi causa, l'assemblea degli associati determina le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo.
Norme finali
ARTICOLO 33
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme previste dalla legge.
Redatto ed approvato dai soci fondatori in Santa Ninfa il giorno 03 settembre 2003 che di proprio pugno sottoscrivono ed approvano.
SOCI FONDATORI:

